"Giudice si tratta di una udienza di prima comparizione .... Chiediamo un rinvio per l'assunzione dei mezzi di prova ai sensi dell'articolo 143 codice di procedura civile" - espone con convinzione nell'aula affollata del Tribunale civile la ragazza, probabilmente una praticante, che con piglio affaristico e manageriale affronta l'udienza.
"Ma che io sappia il 143 è materia da ufficile giudiziario..." - le replica il Giudice senza battere ciglio.
"Vuol dire che non è con lei che dobbiamo fare l'udienza ? " - chiede la ragazza sgranando gli occhi per la sorpresa e perdendo di botto tutta la sua sicurezza senza rendersi conto dell'equivoco nel quale è caduta.
Alle sue spalle qualcuno dei presenti è costretto ad uscire di corsa dall'aula non riuscendo a trattenere le risate.
"Lo vuoi un caffè?" - chiede quello
"Ma lo paghi tu o l'ufficile giudiziario?" - risponde di rimando l'altro
Note for dummies: l'equivoco riguarda il numero dell'articolo citato. Infatti l'art. 143 c.p.c. disciplina la notificazione di atti da effettuarsi a cura dell'ufficiale giudiziario a persone la cui residenza, dimora e domicilio siano sconosciuti; l'articolo corretto è, invece, il 183 c.p.c. che disciplina l'udienza di prima comparizione o "prima udienza" di un processo nella quale le parti verificata la regolarità del contraddittorio chiedono l'ammissione dei mezzi istruttori e la fissazione di una nuova udienza per il loro espletamento.
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